Statuto del Movimento Italiano Disabili

L’anno duemilaquattordici, il giorno 22 del mese di marzo 2014

 

 

Articolo 1

Sono apportate, con il presente atto, modifiche in ordine all’oggetto, agli organi, nonché alle finalità perseguite dal Movimento, denominato per brevità MID e registrato in Tivoli, il giorno 14 febbraio 2008 .

Finalità ed emblema

Articolo 2

Il Movimento Italiano Disabili è un Movimento socio-culturale e di sindacato ispettivo che ha il fine di garantire la difesa, la dignità, le aspirazioni economiche, di promuovere la più ampia attività politica sociale, ed il miglioramento dei diritti sociali dei disabili, nonché dei pensionati e delle persone che versano in uno stato di disagio economico e psicologico, nel rispetto delle tradizioni di civiltà e nella coerenza dei valori fondamentali dell’individuo, valori di libertà personale e solidarietà, nella costante adesione ai principi democratici ed alle regole delle istituzioni rappresentative.

Il movimento intende, altresì, operare, a tutela dei propri soci, nei seguenti ed esemplificativi campi di azione di utilità sociale: predisposizione di convenzioni stilate su scala nazionale e che prevedono la possibilità di usufruire di vantaggi in termini economici, quali bancari, assicurativi, alimentari, sanitari, ecologici, ludici, edilizi e varie.

Tutte le attività non conformi agli scopi socio-culturali e di sindacato ispettivo e alla più ampia attività politica sociale, sono espressamente vietati.

Il Movimento Italiano Disabili si riconosce nella cultura italiana ed europea, e sviluppa il suo impegno socio-culturale, promuovendo una migliore qualità della vita dei disabili, dei pensionati, nonché delle persone che versano in uno stato di disagio economico e psicologico, per attuare una convivenza paritaria nei confronti dei cittadini normodotati di qualsiasi Stato, etnia, razza e confessione religiosa.

Il Movimento Italiano Disabili crede che una maggiore partecipazione attiva dei cittadini disabili nelle istituzioni sia una condizione essenziale per un miglioramento della condizione sociale di tutti i cittadini, grazie all’incontro tra diverse competenze, interessi, culture e professionalità,.

Il Movimento Italiano Disabili ha due emblemi.

1) Emblema del Movimento Italiano Disabili: è costituito dalla scritta nera “Movimento Italiano Disabili” e dal simbolo stilizzato di un disabile in carrozzina (nero) su fondo arancio e da una Bandiera Tricolore (verde, bianco, rosso) di forma rettangolare.

2) Emblema del Movimento Italiano Disabili: è costituito dal simbolo stilizzato di un disabile in carrozzina (bianco) e dalla scritta bianca “Movimento Italiano Disabili” con, in caratteri dorati, le 12 stelle (d'oro a 5 punte orientate verso l'alto) dell'Unione Europea, racchiusi in un cerchio di fondo azzurro, con bordo tricolore (verde, bianco, rosso).

Articolo 3

Componenti Movimento

Sono automaticamente membri del Movimento Italiano Disabili tutti i cittadini italiani- Europei,(disabili e normodotati, pensionati e tutti coloro che versano in uno stato di disagio economico e psicologico) regolarmente iscritti al movimento.

Le attività svolte dai soci a favore della associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L’associazione, su sola decisione del Presidente Nazionale, può assumere, per il raggiungimento degli scopi prefissati dal movimento lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e comunque prevedere il rimborso per spese, debitamente documentate di rappresentanza, ancorché forfetarie, per incarichi speciali e di missione.

Iscrizione

Articolo 4

Modalità per l’iscrizione al movimento:

1) Possono essere iscritti al Movimento Italiano Disabili tutti coloro che si riconoscono nei principi e nelle

finalità indicati nell'art. 2.

2) È in ogni caso incompatibile con l'iscrizione al Movimento Italiano Disabili l'adesione ad associazioni ed organizzazioni perseguenti scopi o svolgenti attività inconciliabili con le finalità e i programmi del Movimento Italiano Disabili.

3) Tutti gli iscritti al Movimento Italiano Disabili hanno eguali diritti e doveri.

Ciascun iscritto che abbia compiuto il diciottesimo anno di età ha diritto di elettorato attivo e di elettorato passivo.

4) È garantita ad ognuno degli iscritti la partecipazione alla vita del Movimento Italiano Disabili, con il diritto di sostenere le proprie opinioni e di formulare, nelle assemblee e nelle riunioni degli organi del Movimento Italiano Disabili a cui partecipa, proposte ed osservazioni, al fine di concorrere alla elaborazione degli indirizzi organizzativi e delle soluzioni operative.

5) La domanda di iscrizione è redatta in forma scritta e può essere proposta

da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età.

6) I soci si distinguono in fondatori, ordinari, onorari:

7) i soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;

  • 8) i soci ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell’ Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione;

  • 9) i soci onorari sono dichiarati tali dal Presidente, per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell’Associazione o per notorietà e particolari meriti.

    Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

    • Osservare lo Statuto nonché l’eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;

    • Collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

    • Astenersi dall’intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell’Associazione;

    • Pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo, che sin d’ora si specifica di €10,00.

    Organizzazione del Movimento

    Articolo 5

    -- Organi sociali --

    • l'Assemblea Nazionale;

    • Coordinamento Nazionale

    • Coordinamento regionale

    • Coordinamento provinciale

    • il Presidente;

    • il Collegio dei Revisori dei Conti

    • Il Collegio dei Probiviri;

    • Comitati Regionali;

    Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell’Associazione, preventivamente autorizzate dal Presidente Nazionale ed adeguatamente documentate.

    Articolo 6

    -- Assemblea nazionale --

    L’Assemblea Nazionale è l’organo sovrano dell’Associazione.

    L’Assemblee ordinarie e straordinarie sono composte da n. 180 delegati eletti nell’ambito dei Comitati Regionali, Provinciali e Comunali, da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

    L’Assemblea Nazionale ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:

    • approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;

    • approva entro il 30 marzo di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell’anno precedente;

    • delibera i regolamenti e le loro modifiche;

    • delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell’Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;

    • delibera in ordine all’esclusione dei soci;

    • delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;

    • delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

    L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell’Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci.

    Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da trasmettersi a mezzo posta elettronica, o attraverso la pubblicazione sul sito del Movimento,da effettuarsi almeno 30 giorni prima della convocazione,contenente gli argomenti all’ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli Delegati almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona tutti i delegati.

    L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno 1/3 dei membri dell’Assemblea Nazionale o 1/10 degli associati ne ravvisino l’opportunità.

    Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.

    Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

    L’Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.

    L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano dell’Assemblea Nazionale. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei Delegati. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Delegati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

    Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 3/4 dei Delegati e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

    Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Delegati.

    I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza dei soci con modalità idonee.

    I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell’apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall’Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

    Articolo 7

    Coordinamento Nazionale

    Il Coordinamento Nazionale è la più alta istanza del movimento. Tutti gli iscritti al Movimento Italiano Disabili possono parteciparvi, prendervi la parola e votare. L'assemblea Nazionale elegge il Coordinamento Nazionale. È membro di diritto il Presidente dell’Assemblea Nazionale. Il Coordinatore, eletto dal Presidente, decide l'ordine del giorno, discute i rapporti con l’Assemblea Nazionale e le questioni politiche e organizzative all'ordine del giorno, definisce il programma e la linea organizzativa e di gestione del Movimento; decide gli statuti e giudica l'attività di tutto il movimento e dei suoi organi.

    Il Coordinamento Regionale

    Articolo 8

    Il Coordinamento Regionale è l'organo direttivo regionale del Movimento Italiano Disabili. Esegue il mandato dal Coordinamento Nazionale e ne prepara le riunioni. Essa discute inoltre il bilancio e trasmette ai tesserati le direttive di lavoro. Il Coordinamento regionale è composto di almeno 3 membri, eletti dal Presidente Nazionale secondo la decisione dell'assemblea, e comprende il Coordinatore Regionale, e vice coordinatore regionale.

    I Coordinatori Regionali durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

    Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

    I Coordinatori Regionali hanno i seguenti compiti:

    • curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea Nazionale;

    • redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea Nazionale;

    • redigere i bilanci da sottoporre all’Assemblea Nazionale per l’approvazione;

    • Inoltrare al Presidente Nazionale le domande di nuove adesioni;

    Il Coordinamento Provinciale

    Articolo 9

    Il Coordinamento Provinciale è l'organo direttivo provinciale del Movimento Italiano Disabili. Esegue il mandato dal Coordinamento Nazionale e ne prepara le riunioni. Essa discute inoltre il bilancio e trasmette ai tesserati le direttive di lavoro.

    I Coordinamenti Provinciali sono composti da n. 3 di membri, eletti dagli associati.

    I Coordinamenti Provinciali durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

    Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa

    I Coordinamenti Provinciali hanno i seguenti compiti:

    • curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea Nazionale e del Presidente Nazionale;

    • promuove e organizza i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea Nazionale;

    • redigere i bilanci da sottoporre all’Assemblea Nazionale per l’approvazione;

    • Inoltrare al Presidente Nazionale le domande di nuove adesioni;

    Articolo 10

    Il Presidente ha il compito di presiedere l’Assemblea Nazionale nonché il Coordinamento Nazionale, coordinandone i lavori assieme ai componenti. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Coordinamento nazionale, coordina le attività dell’Associazione; elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;elegge i membri del Collegio dei Probiviri;

    In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri dell’Assemblea Nazionale e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

    Articolo 11

    -- Collegio dei revisori dei conti --

    Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Presidente Nazionale, fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili, e siano iscritti nell’Elenco dei Revisori Legali dei Conti, tenuto dal Ministero di Grazie e Giustizia.

    Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

    Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall’incarico, subentra il Revisore supplente più anziano di età che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Collegio.

    Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. I Revisori hanno facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

    L’attività del Collegio dei Revisori deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

    Articolo 12

    -- Collegio dei probiviri --

    Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, nominati dal Presidente Nazionale, fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

    Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

    Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

    Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l’Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.

    Disciplina del movimento

    Articolo 13

    La radiazione dal Movimento Italiano Disabili è decisa, dopo l'audizione dell'interessato, dal Coordinamento Nazionale. Esso procede alla radiazione in caso di comportamento lesivo dell'immagine e dell'integrità dell'associazione. Nonché in caso non siano rispettate le decisioni degli organi competenti della stessa. L'interessato può fare ricorso all'Assemblea Nazionale, alla quale spetterebbe eventualmente l'ultima parola.La reintegrazione di un membro colpito dalla sanzione prevista all'art. 13 è possibile solo con il consenso dell'Assemblea Nazionale.

    Amministrazione e finanze

    Articolo 14

    Il patrimonio del Movimento associativo è indivisibile ed è costituito:

    • sono costituiti dalle quote sociali, da sottoscrizioni e contributi volontari alle campagne di finanziamento, dai proventi di manifestazioni varie e da eventuali finanziamenti di enti e soggetti pubblici e privati;

    • da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

    La quota associativa di 10 euro annui attesta la regolare iscrizione al Movimento Italiano Disabili e impegna alla solidarietà politica e morale di tutti i membri.

    Il movimento, senza scopi di lucro, vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserva o capitale durante la vita del Movimento stesso, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

    È stabilito che i fondi del movimento potranno essere investiti in forme che prevedono, altresì , la corresponsioni di interessi.

    È bene inteso, che gli interessi prodotti verranno utilizzati esclusivamente per appoggiare e promuovere nuovi progetti- finalizzati ad esclusivo interesse del movimento.

    Articolo 15

    -- Risorse economiche --

    L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

    • quote associative annuali;

    • contributi degli aderenti e/o di privati;

    • contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;

    • contributi di organismi internazionali;

    • reddito derivanti dal patrimonio di cui all’art.14;

    • rimborsi derivanti da convenzioni;

    Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell’associazione.

    Articolo 16

    Segretario e Tesoriere

    Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Coordinamento Nazionale predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Coordinamento Nazionale, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Coordinamento nazionale. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente

    Articolo 17

    -- Bilancio d'esercizio --

    L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

    Il Coordinamento Nazionale, redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea Nazionale entro il mese di aprile.


    La presente modifica sottoscritta dal presidente Francesco Ferrara, nonché dal Vice presidente Rossella Ferrara, e dal Coordinatore Nazionale, Sig.ra Altobelli Maria


    Presidente

    Francesco Ferrara